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Assicurazione “All Risk”

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Assicurazione Zurich

Assicurazione ZURICH For Family
Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi:
Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi,
Infortuni, Tutela Legale, Assistenza.

Che cosa è assicurato?
Incendio e Danni alla proprietà: i danni al fabbricato
e/o al contenuto delle abitazioni assicurate, in
conseguenza di qualsiasi causa non espressamente
esclusa.
Furto: i danni al contenuto delle abitazioni causati da
furto e rapina.
Danni a terzi: i danni involontariamente causati
dall’assicurato o dai suoi familiari per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose e animali.
Infortuni: le conseguenze degli infortuni che i
soggetti iscritti nel certificato di stato di famiglia
del contraente subiscano nello svolgimento della
normale vita privata e di relazione.
Tutela legale: assistenza stragiudiziale e giudiziale
per la tutela dei diritti dell’assicurato a seguito di
sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di scelta
tra “Forma A – Tutela abitazione dell’assicurato”,
“Forma B – Tutela vita privata e lavoro subordinato”,
“Forma C – Circolazione stradale, garanzia natanti ed
imbarcazioni”.

E’ possibile personalizzare le coperture in base alle
proprie esigenze, optando per una soluzione completa
che copra sia il fabbricato che il contenuto e acquistando tutte le garanzie previste, oppure parziale, ad esempio scegliendo di coprire solo il fabbricato e non il contenuto  o optando solo per alcune garanzie.

  • icon Contratto con estensione polizza a 4 anni
  • icon Contratto con estensione polizza a 10 anni

Polizza di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la casa e la famiglia per i rischi incendio e danni alla proprietà, furto, danni a terzi, infortuni, tutela legale e assistenza.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme
assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.

Dove vale la copertura?
Incendio e Danni alla Proprietà e Furto: l’assicurazione vale per le abitazioni ubicate ed i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Danni a terzi: l’assicurazione vale per i danni avvenuti in tutto il mondo. Limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà di abitazioni, l’assicurazione vale per le abitazioni assicurate, purché ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Infortuni: l’assicurazione vale per i danni avvenuti in tutto il mondo.
Tutela legale: l’assicurazione vale in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi
Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell’ipotesi di diritto al risarcimento relativo alla garanzia “Circolazione stradale”; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
Assistenza: l’assicurazione vale per le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

 

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso della polizza, devono comunicare immediatamente alla Compagnia
o all’intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio il cambio di destinazione d’uso del fabbricato).
• Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894
e 1898 del codice civile.
• Il contraente o, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno
il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo.

 

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione della Polizza e, su richiesta del Contraente, il pagamento può essere frazionato in rate mensili (con un onere aggiuntivo pari al 6%) o semestrali (senza alcun onere aggiuntivo). Se la Polizza ha durata temporanea, il Premio deve essere pagato in un’unica soluzione. In caso di Polizza di durata poliennale il Premio può essere pagato o in un’unica soluzione oppure periodicamente alle scadenze indicate in Polizza. Il Premio è comprensivo di imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario
o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo stabilito dalla legge. In caso di frazionamento mensile, il Premio potrà essere pagato solo con addebito ricorrente su carta di credito.
La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.

 

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva.
Il contratto può avere durata annuale, temporanea o poliennale e finisce alla data di scadenza indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell’opzione scelta; per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale, la copertura si rinnova automaticamente, salvo il caso di disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate nella sezione successiva.
In fase di tacito rinnovo la Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo. In tal caso il mancato pagamento del premio comporta la cessazione automatica del contratto per disdetta alla data di scadenza.
Le polizze con durata temporanea sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza senza necessità di disdetta.

 

Come posso disdire la polizza?
Il contraente e/o la Compagnia possono disdire la polizza con lettera raccomandata o a mezzo PEC, da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.
Per le polizze che hanno durata inferiore all’anno solare non è previsto il tacito rinnovo.
Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata o tramite PEC entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.
In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della polizza.

 

 

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Che cosa è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono assicurati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
• incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione,
• azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate,
• rottura di lastre causata da eventi accidentali,
• atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi;
• uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d’aria;
• fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli impianti idrici;
• sovraccarico di neve sul tetto con conseguente collasso strutturale;
• presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici (allagamento), ccon un limite di indennizzo di € 2.500, che può essere elevato con un Opzione con pagamento di premio aggiuntivo;
• spargimento d’acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo (Gelo), comprese le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute.

Sono inoltre indennizzate:
• in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o
del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas (Spese di ricerca, riparazione e ripristino);
• le spese sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche (Spese di demolizione e sgombero);
• le spese per gli onorari di consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti necessari per la riparazione dei danni una serie di onorari e una serie di altre spese sostenute in caso di danno (Indennità aggiuntiva);
• le spese di restauro delle opere d’arte fisse facenti parte del fabbricato assicurato (Spese di restauro opere
d’arte fisse).

Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo e/o somme assicurate indicati sul contratto.

Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia
potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo
sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

 

 

Furto

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da furto e rapina avvenuti nei locali dell’abitazione assicurata.Sono inoltre indennizzati:
• Guasti cagionati dai ladri al fabbricato a seguito di furto consumato o tentato, compresi i danneggiamenti
volontari commessi in occasione del furto stesso ed i danni derivanti dall’intervento dalle Forze dell’Ordine,
oppure organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori. La garanzia è prestata con il limite di € 5.000, che può essere elevato a € 7.500 con il pagamento di un premio aggiuntivo.
• Effetti personali all’esterno dei locali: i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione o tentativo
d’impossessamento degli effetti personali, indossati o a portata di mano dell’assicurato e/o dei Familiari
assicurati, purché ciò avvenga all’esterno dei locali assicurati. La garanzia è prestata con il limite di € 1.000, che può essere elevato con la relativa opzione con pagamento di un premio aggiuntivo.
• Indennità aggiuntiva: i costi sostenuti per la documentazione del danno, per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti, per la riparazione o sostituzione delle serrature dell’abitazione assicurata in caso di
sottrazione delle chiavi di casa.
• I danni materiali e diretti da furto delle cose assicurate per l’abitazione abituale anche quando queste si trovino all’esterno dell’abitazione stessa in quanto:
- temporaneamente custodite all’interno di abitazioni di villeggiatura di proprietà di terzi ;
- temporaneamente in custodia o riparazione presso terzi;
- in custodia all’interno di cassette di sicurezza presso istituti di credito (relativamente a gioielli e preziosi).
Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate in polizza.

 

Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia
potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo
sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

 

Danni a terzi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP l’assicurazione è inoltre estesa:
• alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito i familiari minorenni o giuridicamente incapaci, esclusi i danni subiti dai soggetti affidati stessi;
• alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito gli animali domestici di proprietà dei soggetti assicurati, esclusi i danni agli animali stessi.

 

Massimale

Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima
rimborsabile dalla Compagnia per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Le garanzie possono e possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.

 

Infortuni

Determinazione della somma assicurata
Le garanzie di seguito riportate sono operanti, per ciascun assicurato, per una somma pari alla somma assicurata indicata in polizza per l’intero nucleo familiare diviso il numero dei soggetti assicurati, risultanti il giorno del sinistro. L’identificazione dei soggetti assicurati avverrà all’atto della denuncia del Sinistro, previa presentazione del
“Certificato storico di stato di famiglia”.
In nessun caso Zurich corrisponderà una somma maggiore di quella indicata in polizza per ciascuno sinistro, per anno e per l’intero nucleo familiare.
Invalidità Permanente da infortunio
Riconosce, in caso di invalidità permanente conseguente a infortunio, il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e determinata/e in funzione al grado di invalidità riscontrato. Il grado di Invalidità permanente subito dall’assicurato è determinato sulla base delle percentuali stabilite nella Tabella di valutazione medico-legale allegata al contratto. La percentuale della somma assicurata da liquidare viene stabilita applicando il grado di invalidità permanente determinata alla Tabella di indennizzo allegata al contratto. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata.
Morte Zurich riconosce, in caso di morte dell’assicurato conseguente a infortunio, il pagamento ai beneficiari di un importo pari alla somma assicurata.
Per la determinazione della somma assicurata si veda la voce “Infortuni determinazione della somma assicurata” del presente documento.

 

Tutela legale

L’assicurato può personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo una tra le seguenti forme di garanzia: A, B e C.
Forma A – Tutela abitazione dell’assicurato: tutela dei diritti dell’assicurato, in qualità di proprietario o conduttore dell’abitazione principale e dimora abituale da lui direttamente utilizzata, a condizione che questa non sia goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo, in caso di:
a) danni extracontrattuali all’abitazione o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione a carico dell’assicurato;
c) procedimento penale per delitto doloso a carico dell’assicurato, purché l’assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel
momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
d) controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative ad acquisti di beni o servizi per l’abitazione indicata in polizza, relative a diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l’abitazione indicata in polizza;
e) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell’assicurato;
f) opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa;
g) procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast).
Forma B – Tutela Vita privata e lavoro subordinato: oltre alle garanzie previste alla Forma A sono tutelati i diritti dell’assicurato, nell’ambito della sua vita privata, compresa la proprietà o altri diritti reali riguardanti le abitazioni diverse dalla principale e dalla dimora abituale, purché direttamente utilizzate dall’assicurato e non da terzi a qualsiasi titolo, oltre che nell’ambito della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata qualora:
a) subisca danni extracontrattuali a causa di un fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione;
c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione
passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative ad acquisti di beni o servizi per la vita privata, al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l’abitazione indicata in polizza, e altre abitazioni purché siano direttamente utilizzate dall’assicurato e non siano godute o condotte da terzi
a qualsiasi titolo;

e) debba sostenere vertenze con il datore di lavoro, anche pubblico, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato;
f) debba sostenere vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (I.n.p.s., I.n.a.i.l., ecc.);
g) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito;
h) debba presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso l’ordinanza -
ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa;
i) debba ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione: ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio; istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto; istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
j) procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast).
Le garanzie di cui alla presente Forma B valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le persone assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.
Forma C – Tutela circolazione stradale e garanzia natanti e imbarcazioni: tutela dei diritti dell’assicurato, nelle controversie che riguardino la proprietà, la guida e la circolazione di veicoli a motore per la cui conduzione è
richiesto un Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione
passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
d) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, emesso a seguito di un evento che riguardi la circolazione e che abbia provocato morte o lesioni a persone;
e) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
g) debba presentare opposizione in primo grado all’Autorità competente contro l’ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Questa garanzia vale solo quando la sanzione sia connessa ad un incidente stradale, nei casi riportati alle lettere a), b) o c) della presente Forma C;
h) debba presentare opposizione in primo grado all’Autorità competente avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Questa garanzia vale, se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e l’importo della sanzione è superiore a € 100, nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un sinistro per anno assicurativo.
Le garanzie di cui alla presente Forma C valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le persone assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo. Con riferimento alla garanzia natanti ed imbarcazioni, sono tutelati i diritti dell’Assicurato nelle controversie relative alla proprietà, alla guida e alla navigazione di natanti da diporto. Valgono per analogia le garanzie previste alla Forma C.

 

Assistenza

L’assicurato può scegliere tra due forme di garanzia, alternative tra loro:
• Assistenza casa: in casi di emergenza sono previste le prestazioni di invio di un idraulico, interventi per danni da acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un artigiano per interventi ordinari, rientro anticipato da un viaggio, invio di un sorvegliante, invio di un aiuto per la famiglia, invio di un termoidraulico, invio di un tapparellista, invio di un vetraio, consulenza medica, invio di un medico generico in casi di urgenza, trasporto in ambulanza in Italia, invio di medicinali urgenti, invio di infermiere a domicilio, informazioni burocratiche, legali e
turistiche.
• Assistenza casa plus: in casi di emergenza sono previste le stesse prestazioni della forma Assistenza casa ma con massimali più elevati per i seguenti interventi: invio di un idraulico, interventi di emergenza per danni da acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un termoidraulico, invio di un tapparellista, invio di un vetraio.